martedì 12 luglio 2011

Consiglio di condominio

Nel caso si tratti di condomini particolarmente grandi, alla convenzionale assemblea si va ad aggiungere il consiglio di condominio.

L'assemblea condominiale come la figura di amministratore di condomini sono disciplinati dal Codice civile, mentre il consiglio di condominio è un organo che è stato recepito per ragioni di praticità e in seguito accettato anche dalla giurisprudenza.

L’introduzione del consiglio di condominio è tuttavia previsto dalla riforma al vaglio del Parlamento, che fissa sia costituto da almeno 3 membri.

L’entrata nel condominio dei vari organi, ciascuno con distinte e differenti funzioni (funzione di deliberare è quella esercitata dall'assemblea condominiale, funzione esecutiva e propositiva è quella esercitata dall'amministratore di condominio, funzione ausiliarie e di filtro è quella esercitata dal consiglio di condominio)  permette ai condomini una elevata autonomia di gestione.

Tale autogestione può manifestarsi in modo tanto più funzionante e ragionevole, quanto più gli stessi condomini che ne fanno parte sono indirizzati ai valori del rispetto e della tolleranza.

Importante è il compito dell'amministratore di condominio, designato a misurarsi con una realtà particolarmente articolata dal punto di vista giuridico, contabili, fiscali, ma anche psicologico.

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