Avviso di convocazione della riunione di condominio
L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al locatore, che successivamente avvertirà il conduttore; per evitare perdite di tempo il condomino (proprietario dell’abitazione) può rilasciare per iscritto apposita autorizzazione all’amministratore del condominio che invierà l'avviso direttamente al conduttore (l’inquilino in affitto) nel caso in cui sia quest’ultimo a dover partecipare all'assemblea.
Un secondo caso riguarda la casa concessa in usufrutto. Per tale fattispecie, nell’ipotesi di delibere relative all'ordinaria amministrazione e al normale godimento delle cose e dei servizi comuni, il diritto di voto interessa all'usufruttuario, mentre per quanto concerne le delibere attinenti le innovazioni, i ripristini e le opere di manutenzione straordinaria delle componenti comuni del fabbricato, il diritto di voto spetta al nudo proprietario.
Un’altra ipotesi tipica è quella dell'immobile in comproprietà, con i comproprietari obbligati a nominare un rappresentante (diversamente provvede il presidente dell'assemblea condominiale) che prenderà parte all’assemblea con diritto di voto.
Ad ogni modo il rappresentante partecipa all'assemblea condominiale a tutti gli effetti e, nel caso sia anche condomino, ha la possibilità di votare in un modo per sé e in altro modo nelle veci di rappresentante. Il rappresentato non ha la possibilità di esigere di partecipare all'assemblea unitamente al rappresentante.
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