venerdì 22 luglio 2011

Delibere del tribunale in materia di assemblee condominiali

Le delibere dei tribunali relative alle assemblee condominiali.
Le assemblee condominiali devono essere convocate in date non festive, tenendo presente soltanto del calendario civile, senza prendere in considerazione altre festività connesse alle altre diverse religioni, come ad esempio la Pasqua ebraica (Tribunale di Roma 12/5/2009, n. 10229).


Il Tribunale di Sciacca con la sentenza del 18 ottobre del 2007, ha ritenuto legittima la convocazione dell'assemblea in un Comune diverso da quello in cui è situato il fabbricato condominiale, ovvero in un luogo situato in una zona di villeggiatura, con più della metà dei condomini non residenti.

Sulla medesima onda di lunghezza si è espresso il Tribunale di Tempio Pausania-Olbia con la sentenza del 22 maggio del 2006, con riguardo all'assemblea convocata, per abitudine consolidata, in un comune diverso agevolmente raggiungibile dai condomini.

La giurisprudenza (con tale termine si vuole intendere il complesso dei provvedimenti emessi dai giudici) stabilisce tuttavia che la prima convocazione condominiale possa essere stabilita per in orario notturno, per invitare in maniera implicita i condomini a presentarsi alla riunione condominiale direttamente in seconda convocazione.

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